Presentare informazioni integrative relative alla registrazione di una nascita, compresa la dichiarazione relativa al nome di battesimo e la scelta del cognome
Descrizione del servizio
Se avete avuto un figlio, dovete comunicarlo all’ufficio di stato civile competente e presentare i documenti richiesti.
L'ufficio competente è l'anagrafe nella cui circoscrizione è nato vostro figlio.
Se il vostro bambino è nato in un ospedale o in una casa di maternità, la nascita verrà comunicata all’anagrafe da parte di tali strutture. In caso di parto in casa, riceverete un certificato di nascita che dovrete consegnare personalmente all’anagrafe competente.
È necessario allegare alla dichiarazione di nascita ulteriori informazioni e documenti che non è possibile ricavare dai registri.
L'ufficio anagrafe tiene un registro delle nascite in cui sono riportate le seguenti annotazioni:
- Nome e cognome da nubile del bambino.
- Luogo, giorno, ora e minuto di nascita.
- Sesso del bambino.
- Nomi e cognomi dei genitori, il loro sesso
Scelta del nome di battesimo del bambino:
In qualità di titolare della potestà genitoriale, potete scegliere liberamente il nome di battesimo del vostro bambino. I nomi scelti non devono essere in contrasto con il benessere del bambino. Con ciò si intende quanto segue:- Il nome non deve essere né offensivo, né esporre il bambino al ridicolo
- il nome deve essere riconoscibile come tale
- il nome deve corrispondere al sesso del bambino
- Il numero massimo di nomi è cinque
Potete scegliere come nome per vostro figlio solo termini che, per loro natura, sono nomi propri. È possibile unire più nomi propri in un unico nome. Tale unione non deve contenere più di un trattino.
Scelta del cognome di nascita del bambino:
Se, in qualità di titolari dell’affidamento, avete un cognome coniugale comune, vostro figlio lo riceverà come cognome di nascita. Se, in qualità di genitori, non avete un cognome coniugale e avete l’affidamento congiunto, potete stabilire, mediante una dichiarazione all’ufficio di stato civile, che uno dei vostri cognomi diventi il cognome di nascita del bambino. Una dichiarazione presentata dopo la registrazione della nascita deve essere autenticata. Se avete stabilito un cognome di nascita per il vostro figlio, questo vale anche per i vostri futuri figli comuni.Se dopo la nascita del bambino non avete ancora deciso il nome, dovete comunicarlo all’ufficio di stato civile competente entro un mese. Trascorso tale termine, l’ufficio di stato civile è tenuto a segnalarlo al tribunale della famiglia competente.
In qualità di titolare della potestà genitoriale, può indicare all’ufficio di stato civile che il Suo figlio debba ricevere il cognome:
- ai sensi della legge dello Stato di cui Lei o l’altro genitore è cittadino oppure
- ai sensi della legislazione tedesca, qualora Lei o l’altro genitore abbia la residenza abituale sul territorio nazionale
Quali sono le spese da sostenere?
Non ci sono costi.
Quali scadenze devo rispettare?
La nascita del bambino deve essere comunicata all'ufficio anagrafe competente entro una settimana. Se il bambino nasce morto, la denuncia deve essere fatta entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nascita.
I genitori con affidamento congiunto che non portano il cognome coniugale devono comunicare il cognome di nascita del figlio all’ufficio di stato civile competente entro un mese dalla nascita del bambino.
Base giuridica
- § Sezione 10 della legge sullo stato civile (PStG)
- § Articolo 18 della legge sullo stato civile (PStG)
- § Articolo 21 della legge sullo stato civile (PStG)
- § Articolo 22 della legge sullo stato civile (PStG)
- § Articolo 27 della legge sullo stato civile (PStG)
- § Sezione 44 della legge sullo stato civile (PStG)
- § Sezione 45 della legge sullo stato civile (PStG)
- § Art. 35 Ordinanza sull'attuazione della legge sullo stato civile (OSC)
- § 1626 e seguenti del Codice civile tedesco (BGB)
- § 1616 e seguenti del Codice civile (BGB)
- Articolo 10, commi 1 e 3, della Legge introduttiva al Codice civile (EGBGB)
- § Sezione 3 della legge federale sulla protezione dei dati (BDSG)
- Articolo 5, comma 1, della Legge introduttiva al Codice civile (EGBGB)