Orari di apertura del negozio
Descrizione del servizio
In Assia, i punti vendita possono essere aperti ai clienti dalle 0:00 alle 24:00 nei giorni lavorativi.
I punti vendita devono essere chiusi nei seguenti orari:
- la domenica e i giorni festivi,
- il Giovedì Santo dalle ore 20:00,
- il 24.12, se questo giorno cade in un giorno lavorativo, dalle ore 14:00 in poi.
- il 31 dicembre, se questo giorno cade in un giorno lavorativo, dalle ore 14.00.
Durante questi periodi, è anche vietato offrire la merce in vendita a chiunque al di fuori dei punti vendita.
In deroga a quanto sopra, è consentito:
- Distributori di benzina dalle 0:00 alle 24:00 per la fornitura di carburanti, pezzi di ricambio per la manutenzione o il ripristino della sicurezza stradale dei veicoli a motore e per la fornitura di accessori da viaggio,
- Punti vendita negli aeroporti commerciali internazionali, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie passeggeri dalle 0:00 alle 24:00, ma negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie passeggeri solo per la vendita di articoli da viaggio,
- "minisupermercati digitali", ovvero punti vendita completamente automatizzati con una superficie di vendita fino a 120 metri quadrati, che vendono esclusivamente beni di uso e consumo quotidiano e sono gestiti tramite soluzioni digitali senza personale di vendita, nell’arco di tempo compreso tra le ore 00:00 e le ore 24:00
- Chioschi per la vendita di giornali, riviste, prodotti del tabacco, alimenti e bevande in piccole quantità per un periodo di 6 ore,
- Punti vendita che vendono principalmente prodotti da forno o dolciari per un periodo di 6 ore per la vendita di prodotti da forno e dolciari freschi,
- I punti vendita in cui i fiori sono offerti in vendita su larga scala sono autorizzati a vendere fiori per un periodo di 6 ore.
- Punti vendita di aziende agricole, spacci aziendali e punti vendita cooperativi per un periodo di 6 ore per la vendita di prodotti agricoli autoprodotti.
- I punti vendita nelle località di cura, di escursione e di pellegrinaggio, in un massimo di 40 domeniche o giorni festivi all'anno, per la vendita di articoli da viaggio, articoli sportivi, articoli devozionali, articoli caratteristici di queste località e articoli per uso turistico (la durata dell'orario di apertura non può superare le 8 ore in questi giorni).
essere aperto.
Inoltre, in occasione di mercati, fiere o eventi locali particolari (eventi occasionali), i comuni sono autorizzati a consentire l’apertura dei punti vendita per un massimo di 4 domeniche o giorni festivi all’anno. A tal proposito, si applica quanto segue: le domeniche di Avvento, il primo e il secondo giorno di Natale, il Venerdì Santo, le festività pasquali, le festività di Pentecoste, il Corpus Domini, la penultima domenica dopo la Trinità (Giornata del ricordo dei defunti) e l’ultima domenica dopo la Trinità (Domenica dei defunti) non possano essere autorizzati.
Non si applicano le norme vigenti in Assia:
- in occasione di fiere, mercati ed esposizioni autorizzate dalla legge sul commercio o per i mercati all'ingrosso autorizzati dalla legge sul commercio, se non vengono esposti beni in vendita al consumatore finale,
- alla vendita di accessori strettamente connessa a un'attività o a un evento non commerciale o commerciale consentito da altre disposizioni di legge, in particolare in occasione di eventi culturali e sportivi, in strutture per il tempo libero, la ricreazione e il divertimento, in strutture di ristorazione e alloggio e in musei.
Base legale