Autorizzazione speciale ed esenzione ai sensi della legge sulla protezione delle specie
Descrizione del servizio
L'articolo 39 della Legge federale sulla conservazione della natura (BNatSchG) regola in generale la manipolazione di animali e piante selvatiche, anche se non sono protetti in modo speciale. Tali specie animali o vegetali e i loro habitat non possono essere danneggiati senza una buona ragione. Ciò è regolato in particolare:
- raccolta commerciale,
- bruciare o rimuovere in altro modo i popolamenti di piante
- potatura di canne, siepi e alberi,
- l'uso di trincee
- alla ricerca di rifugi per pipistrelli nei mesi invernali.
Anche la consueta potatura regolare di siepi e alberi in giardini e parchi è consentita durante il periodo di vegetazione, a condizione che vengano risparmiati i nidi degli uccelli, ad esempio. In caso contrario, i dettagli devono essere controllati e, se necessario, chiariti con l'autorità per la conservazione della natura.
La compromissione delle presenze di specie specialmente o strettamente protette è vietata ai sensi dell'articolo 44 (1) del BNatSchG.
Questo può valere anche per le misure di ristrutturazione o conversione degli edifici che non richiedono il permesso di costruzione; ad esempio, la rimozione di nidi (ad esempio di gufi, falchi, rondoni) o di rifugi di pipistrelli, di popolazioni di lucertole o cavallette (ad esempio, muri a secco soleggiati o superfici di ghiaia).
In particolare, sono vietati:
- Uccidere
- Allontanamento dalla natura (anche reinsediamento)
- Distruzione di siti di riproduzione o di riposo
- Disturbo delle specie, soprattutto durante la stagione riproduttiva.
Occorre chiarire in ogni caso se si applicano le esenzioni previste dalla legge o se è necessaria un'eccezione (Articolo 45, paragrafo 7, BNatSchG) o un'esenzione (Articolo 67 BNatSchG). Quando si autorizzano azioni, interventi, piani o progetti (di seguito denominati sinonimi come progetti), è necessario effettuare una valutazione approssimativa per stabilire se è probabile la violazione dei divieti di protezione delle specie. Questo vale regolarmente se la costruzione o l'operazione ha un impatto sulla presenza di specie protette che comporta un aumento significativo dell'intensità dell'impatto sulla natura e sul paesaggio rispetto alla situazione precedente. Esempi
- Distruzione o rimozione dei nidi
(ad esempio sulle facciate o nei sottotetti nel corso di misure di isolamento termico) - Rimozione di strutture di habitat speciali
(ad esempio, alberi cavi prominenti, siepi, luoghi di riposo, biotopi speciali rari)
Nelle aree esterne, anche i seguenti elementi possono essere importanti: Effetti di attrazione o repulsione degli oggetti (ad esempio, luce, suoni, odori, colori), oggetti in movimento (ad esempio, veicoli, parti mobili) o l'introduzione di strutture di natura insolita (ad esempio, cavi orizzontali per scale, lastre di vetro).
Inoltre, dovrebbero esserci indicazioni della presenza di specie corrispondenti a causa della struttura dell'habitat o per altri motivi (ad esempio, feci di animali negli o sugli edifici, resti di nidi). Più queste condizioni sono presenti, maggiore è il rischio di violare i divieti di protezione delle specie ai sensi della Sezione 44 BNatSchG. Di conseguenza, questi problemi devono essere analizzati in profondità.
Quali sono le tariffe applicate?
EUR 60,00 - EUR 2.000.
I dettagli si trovano nel Regolamento sui costi amministrativi del Ministero dell'Assia per l'Ambiente, la Protezione del Clima, l'Agricoltura e la Protezione dei Consumatori (VwKostO-MUKLV ).
Le esenzioni o le deroghe per le indagini per la compilazione delle Liste Rosse o per la determinazione delle misure di aiuto alle specie necessarie e per la loro attuazione, nonché per i trasferimenti di salvataggio o per l'abbattimento in caso di un potenziale di rischio significativo, sono gratuite.
Base legale
- § Sezione 39 della Legge federale sulla conservazione della natura
- § Sezione 44 della Legge federale sulla conservazione della natura
- § Sezione 45 della Legge federale sulla conservazione della natura
- § Sezione 67 della Legge federale sulla conservazione della natura
- § Sezione 2 (1) della Legge di attuazione della Legge federale sulla conservazione della natura (HAGBNatSchG).
Applicazioni / Moduli
- Esempio di modulo per la valutazione della conservazione delle specie
Ministero dell'Assia per l'Ambiente, la Protezione del Clima, l'Agricoltura e la Protezione dei Consumatori
- Esempio di modulo per la valutazione della conservazione delle specie
Cos'altro devo sapere?
Il Sistema di Informazione Scientifica sulla Conservazione Internazionale delle Specie (WISIA ) dell'Agenzia Federale per la Conservazione della Natura (BfN) fornisce informazioni su come una specie è protetta dalla legge:
- Sistema di informazione scientifica sulla conservazione internazionale delle specie (WISIA)
(Database di conservazione delle specie dell'Agenzia Federale per la Conservazione della Natura di Bonn)
- Sistema di informazione scientifica sulla conservazione internazionale delle specie (WISIA)
Dattilografia
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